Art. 1 – Generalità
E’ costituita l’Associazione denominata Associazione Culturale Poeti solo Poeti Poeti con sigla (ACPSPP….), con sede in Via Muccini, 28/B Sarzana, con durata illimitata.
Art. 2 Scopo
1- L’Associazione culturale Poeti solo Poeti Poeti non persegue finalità di lucro e fonda i suoi principi sulla valorizzazione del territorio e delle sue realtà culturali e sociali.
L’Associazione ha per fini la divulgazione della cultura e dell’arte in tutte le sue sfaccettature, qualificando il miglioramento professionale, sociale ed artistico dei suoi soci nei campi della cultura, dello spettacolo, del turismo, della moda, dell’artigianato, dell’animazione, della comunicazione e dell’arte in generale, e in tutte le forme espressive che possano racchiudersi e considerarsi arte; la realizzazione e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi della cultura, delle arti e dello spettacolo, nonché la diffusione e la promozione di attività su tutto il territorio nazionale.
2-Per il perseguimento dello scopo istituzionale l’Associazione svolgerà le seguenti attività:
A- Promuovere manifestazioni culturali: letterarie, di moda, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche e partecipare con propri soci anche a quelle promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati;
B- Promuovere ed organizzare convegni, dibattiti, stages, conferenze, salotti letterari concorsi, premi, ecc.;
C- Promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale o tutorial : di musica, canto, moda, recitazione, danza, pittura, fotografia, animazione e letteraria. O perseguire idee innovative con l’intento di fare aggregazione.
D Promuovere attività produttive, artistiche e culturali facenti parte della realtà territoriale nelle sue diverse espressioni,
E- Organizzare iniziative, convegni e fiere a scopo filantropico.
F- Gestire strutture concesse o messe a disposizione da enti pubblici o da privati al fine di poter attuare iniziative rivolte principalmente al raggiungimento dei propri scopi sociali.
G- Organizzare soggiorni, viaggi, percorsi di studio finalizzati all’approfondimento delle teorie e delle pratiche inerenti gli scopi sociali.
H. Diffondere materiale informativo e didattico con bollettini di informazione, e aggiornamento anche tramite e-mail
- L’associazione potrà promuovere inoltre:
- Iniziative di carattere culturale, scientifico o divulgativo di qualsiasi tipo, purché finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali o solidali.
B. Attività didattiche e collaborazioni con enti pubblici e privati, associazioni, scuole di ogni ordine e grado, università ed enti di ricerca su temi inerenti gli scopi sociali. - Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali l’associazione potrà, anche in via indiretta, concludere convenzioni ed accordi con enti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, associazioni.
- L’associazione potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, collaborare con enti associativi aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nonché stabilire rapporti con ogni altro ente che permetta il raggiungimento dello scopo sociale.
6.Per l’attuazione dei propri scopi l’Associazione potrà favorire e chiedere la partecipazione ad artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all’Associazione.
Art. 3 –L’Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 4 – L’Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L’Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.
ARTICOLO 5 – I soci
1. I soci dell’Associazione si distinguono in: A. soci fondatori; B. soci ordinari; C. soci onorari; D. soci sostenitori
2. I soci fondatori sono firmatari dell’Atto Costitutivo e non devono pagare la quota annuale. Faranno sempre parte di diritto del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
3. Possono essere soci sostenitori dell’Associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono gli scopi, riconoscendo e accettando il presente statuto e i regolamenti interni dell’Associazione.
4. Sono soci onorari le persone fisiche invitate a far parte dell’Associazione da parte dell’Assemblea dei soci per particolari meriti umani e/o professionali.
5. Sono soci sostenitori coloro che vorranno sostenere economicamente l’associazione con quota fissa o straordinaria annuale.
ARTICOLO 6 – Ammissione, diritti e doveri dei soci
1. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda di adesione su apposito modulo.
2. Sull’ammissibilità degli aspiranti soci deve pronunciarsi il Consiglio Direttivo dell’Associazione a maggioranza di due terzi dei presenti, previa presentazione della domanda di adesione e del versamento della quota associativa per l’anno in corso.
3. La decisione del Consiglio Direttivo ha effetto immediato.
4. Contro il diniego di adesione all’Associazione è ammesso il ricorso, entro 30 giorni.
5. Al momento dell’accettazione della domanda di iscrizione, ciascun socio è tenuto a versare una quota associativa annuale, nella misura fissata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. La quota associativa:
A. non è rimborsabile.
B. è indivisibile e non trasmissibile per atto inter vivos.
C. è espressamente vietata la sua rivalutazione.
6. Lo status di Associato ha durata annuale e non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.
7. Tutti i soci godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipare a tutte le attività sociali organizzate e promosse dall’associazione e frequentare i locali dell’associazione stessa.
8. Tutti i soci godono altresì del diritto di partecipare a particolari iniziative culturali che l’associazione riserva agli stessi, previa esibizione della tessera associativa.
9. I soci maggiorenni godono dell’elettorato attivo e passivo alle cariche sociali soltanto trascorsi 6 mesi dalla loro iscrizione.
10. Non è ammesso il voto per delega.
11. Coerentemente con il disposto dell’Art. 18 della legge 383/2000, tutti i soci possono prestare gratuitamente e volontariamente la propria opera all’interno delle associazioni o nelle sedi nelle quali essa deciderà di operare.
ARTICOLO 7 – Decadenza dei soci
1. I Soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
A. recesso dell’associato, da comunicarsi tre mesi prima dello scadere dell’anno solare;
B. in automatico per morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;
C. radiazione deliberata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento dell’Associazione stessa.
ARTICOLO 8 – Organi dell’associazione
1. Sono organi dell’Associazione: A. Assemblea dei soci; B. Consiglio Direttivo; C. Presidente;
ARTICOLO 9 –Assemblea dei soci
1. L’assemblea dei soci si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.
2. L’assemblea dei soci è convocata mediante affissione in sede e comunicazione via e-mail dell’ordine del giorno, almeno 10 giorni prima della data fissata per l’adunanza.
3. Hanno diritto di partecipazione tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale e iscritti da più di sei mesi all’Associazione stessa.
4. Non è permessa la partecipazione con delega.
5. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno, entro il 31 Marzo, dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, oppure su richiesta di almeno un quinto dei soci dell’associazione.
6. E’ di competenza dell’Assemblea dei soci: A. l’approvazione del programma di attività per l’anno sociale; B. l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione; C. la nomina del Consiglio Direttivo e dei membri supplenti, con cadenza quadriennale; D. l’approvazione dei regolamenti interni; E. le eventuali modifiche dell’Atto Costitutivo e dello statuto dell’Associazione; F. lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio; G. la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 10 – Validità dell’assemblea
1. L’Assemblea Ordinaria è valida qualunque sia l’oggetto da trattare: A. in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli associati; B. in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. 2. L’assemblea ordinaria, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. 3. L’assemblea straordinaria, sia in prima, sia in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. 4. L’assemblea straordinaria, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, tranne che per la deliberazione di scioglimento dell’Associazione, per la quale è necessaria la maggioranza qualificata di 3/4 dei votanti. 5. Ogni associato ha diritto ad un voto in assemblea secondo il disposto di cui all’art.2532 secondo comma del codice civile. Non è ammessa delega.
ARTICOLO 11 – Svolgimento dell’assemblea
1. L’assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In difetto, presiede l’assemblea il membro più anziano del Consiglio Direttivo in carica. 2. Il Presidente dell’Assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. 3. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione, della costituzione dell’Assemblea e del diritto ad intervenire. 4. Dell’Assemblea viene redatto un verbale nell’apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.
ARTICOLO 12 – Consiglio direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di 6 (sei) persone. 2. I soci fondatori dell’associazione nominati consiglieri nell’atto costitutivo fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo. 3. I membri rimanenti sono eletti dall’assemblea dei soci. 4. L’assemblea elegge altresì, a maggioranza, 3 membri supplenti. 5. I membri del Consiglio Direttivo ed i supplenti durano in carica per tre anni e sono rieleggibili. 6. Quando, nel corso di un esercizio, si dimettono o vengono a mancare uno o più consiglieri, si provvede alla loro sostituzione con i membri supplenti, in ordine di anzianità decrescente. I supplenti restano in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. 7. Nel Consiglio Direttivo presiederanno sempre il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario fondatori. Il tesoriere sarà una di queste tre figure.
8. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente ogni qualvolta si renda necessario o quando almeno quattro suoi membri lo richiedano. La convocazione viene effettuata a mezzo e-mail, almeno 5 giorni prima dell’adunanza. 9. Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. 10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente o, in difetto, da un Consigliere nominato dalla maggioranza dei presenti. 11. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta. 12. Al consiglio Direttivo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione, nell’ambito degli indirizzi forniti dallo statuto (Cap. 4) e dall’Assemblea dei Soci, fatto salvo quanto riservato all’Assemblea stessa. 13. In particolare: A. delibera sulle domande di ammissione dei soci e, in caso di non accettazione, emette responso giustificato; B. delibera sulla eventuale esclusione di un socio e svolge funzioni di giustizia interna; C. predispone il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario; D. determina il valore delle quote associative per portarlo in approvazione dell’Assemblea; E. propone la convocazione dell’Assemblea dei Soci, fissandone l’ordine del giorno; F. delibera sulla stipula con terzi di accordi e convenzioni inerenti al conseguimento delle finalità dell’Associazione; G. predispone uno o più eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci; H. relaziona annualmente all’Assemblea dei Soci sull’andamento della gestione; 13. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare in tutto o in parte i propri poteri ad uno o più consiglieri, attraverso la formalizzazione di un accordo annuale o pluriennale. 14. Il consiglio direttivo istituisce i gruppi interni all’associazione, ai sensi dell’art. 15 15. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di determinare, per il Presidente o un membro del Consiglio, il rimborso delle spese sostenute ed un eventuale compenso annuo, sulla base della quantità e qualità del lavoro svolto. 16. Di ogni riunione del Consiglio viene redatto un verbale ad onere del Segretario. 17. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, sia assente alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive decade dalla carica.
ARTICOLO 13 – Segretario e tesoriere
1. “Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. 2. Il tesoriere, ( che sarà o il Presidente o il vicepresidente) cura l’amministrazione dell’Associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Tiene i rapporti con l’eventuale studio commerciale che segue l’Associazione ed è delegato dal presidente alla gestione dei rapporti di conto corrente bancali o postali dell’associazione.
ARTICOLO 14 – Presidente
1. Il Presidente dell’Associazione viene eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo. È scelto tra i soci che abbiano già fatto parte del Consiglio Direttivo. 2. Il presidente dura in carica per cinque esercizi e può essere rieletto. 3. Il presidente: A. ha la rappresentanza legale verso terzi dell’Associazione B. coordina le attività del consiglio direttivo C. cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo 4. Il presidente può delegare ad altri una o più delle sue funzioni. 5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue mansioni, ivi compresa la rappresentanza legale dell’Associazione, spettano al Vice Presidente, la cui firma fa prova dell’assenza o impedimento del Presidente.
ARTICOLO 15 – Gruppi interni
1. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, il consiglio direttivo può istituire gruppi interni all’associazione, dotati di un proprio regolamento interno e di una propria autonomia decisionale e finanziaria. 2. Il consiglio direttivo, con la delibera di istituzione del gruppo, deve nominare un responsabile generale e approvare un regolamento interno del gruppo stesso (con indicazione dell’ambito di attività, dei poteri, del grado di autonomia e degli organi interni).
ARTICOLO 16 – Patrimonio sociale
1. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: A. dai beni mobili ed immobili, anche immateriali che diverranno proprietà dell’Associazione; B. da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e/o privati; C. eventuali fondi di riserva. 2. Le entrate sono costituite: A. dalle quote associative annue; B. dai contributi ordinari e straordinari dei soci; C. dalle convenzioni con Enti pubblici o privati; D. da ogni altra entrata o corrispettivo relativi all’esecuzione delle attività previste dall’Art. 4 del presente statuto.
ARTICOLO 17 – Bilancio annuale
1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ciascun anno. 2. Alla chiusura dell’esercizio finanziario, si redige il Bilancio annuale, un rendiconto economico e finanziario. 3. È vietato distribuire ai soci, anche in modo indiretto o sotto qualsiasi forma, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ARTICOLO 18 – Scioglimento
1. L’associazione si scioglie nei casi previsti dal codice civile, dalle normative vigenti e dal presente statuto. 2. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci esprimenti il solo voto personale. Così pure la richiesta dell’Assemblea Generale Straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto. 3. La destinazione dell’eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dimesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa imposta dalla legge.
ARTICOLO 19 – Varie e rinvio alle norme di legge
1. Ai sensi di quanto disposto dall’art.18 della L.383/2000, l’associazione, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, si avvale in maniera prevalente dell’opera di volontariato, prestata a titolo gratuito dai soci. 2. Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto e dai regolamenti interni si fa espresso riferimento alle vigenti norme di legge e del diritto comune.
Norma finale
Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.